Quest

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio: qualora il loro uso violasse diritti d'autore lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione. L'autore dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all'autore nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata.



lunedì 19 marzo 2012

Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: la Cassazione ha detto sì




tratto dal sito internet di Altroconsumo:

Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la Tia (tassa rifiuti) è un tributo e come tale non è soggetto ad Iva. Anche se non ha valore normativo, la sentenza dà maggior peso a eventuali richieste di rimborso. Ma non è automatica la restituzione dei soldi.



La sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 fa nuovamente chiarezza su quanto non c’era bisogno di ribadire ulteriormente: l’Iva sulla Tia 1 (tassa rifiuti) non è dovuta perché si tratta di un tributo. Il problema è che quest'ultima sentenza va ad aggiungersi alla già cospicua mole di sentenze di vario grado che si sono prodotte in Italia dal lontano 2009, quando la Corte Costituzionale aveva posto la prima pietra su cui si sono fondate tutte le istanze di rimborso che gli italiani hanno presentato. Poi erano seguite altre sentenze di segno contraddittorio. L'ultimo pronunciamento della Cassazione dà un nuovo importante argomento da utilizzare nell'istanza di rimborso. Anche se le sentenze non sono legge, pertanto la restituzione dei soldi non sarà automatica.

La prima sentenza della Corte Costituzionale
Con la sentenza 238 del 2009 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), con la conseguenza di non poter essere assoggettata ad Iva. Per quasi un anno i Comuni sono andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l'Iva, anche perché il Governo non ha mai preso una decisione definitiva in merito. Nel 2010, rispondendo a un interpello presentato dalla Trevisoservizi, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che l'Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo. Ma con una circolare del dipartimento delle Finanze è stato stabilito che la Tia ha natura non tributaria e come tale deve essere assogettata all'Iva. Altroconsumo ha presentato una petizione firmata da 11mila persone con la quale chiedevamo al Governo di prendere una decisione definitiva, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, e di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso dell'Iva pagata negli anni passati. Il Governo purtroppo non ha fatto nulla e non sembra esserci spazio per una soluzione definitiva al problema.

I successivi pronunciamenti dei Giudici
Diversi Giudici di pace e Commissioni tributarie si sono espressi sulla questione, in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti, ma le sentenze sono contraddittorie e sembrano dipendere dal “punto di vista” del Giudice interpellato. Inoltre, le sentenze che hanno visto vincitori i contribuenti sono solo di primo grado, ciò significa che quasi certamente i Comuni o le municipalizzate soccombenti presenteranno ricorso in appello con il rischio di ribaltamento delle sentenze di primo grado e del pagamento di maggiori spese per i contribuenti. Per questo motivo, non ci sentiamo di consigliare ulteriori cause per ottenere tale rimborso, il rischio potrebbe non valere la candela.

Il futuro della Tia
Con la manovra di dicembre il nuovo Governo sembra aver dato un colpo di spugna alla questione complessa di Tarsu, Tia1 e Tia2, mandandole tutte in pensione. Infatti, a partire dal 2013 dovrebbe nascere un nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi che sostituisce le vecchie tariffe. La legge istitutiva parla di un tributo e, come tale, non deve esser soggetto a Iva, Altroconsumo vigilerà attentamente che non vengano fatti gli stessi errori del passato.

Nessun commento: