

COMMENTO:
La legge 17/10/1957 n.893, che ha modificato proprio il IV comma dell’art.338 citato, prevede la possibilità, ricorrendo le condizioni dalla medesima prevista, di ridurre la zona di rispetto a distanza non inferiore a 100 metri nei centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed almeno a 50 metri negli altri Comuni, affidandone la competenza delle relative autorizzazioni al Prefetto, che vi provvedeva dietro motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo parere del Consiglio provinciale di Sanità.
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