LA DISCIPLINA DELLE ZONE CIMITERIALI
di
Dott. Raffaele Quindici - Nola (NA)
Sono demaniali quei beni di proprietà di enti pubblici, che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 C.C., o che, pur senza esservi espressamente indicati, sono assimilabili a tali tipi.
La legge attribuisce l’attributo della demanialità soltanto a beni di proprietà di enti territoriali - Stato, Regioni, Province, Comuni - (artt. 822-824 C.C., art. 119 Cost., art. 11 L. 16.05.1970 n. 281). Gli enti territoriali, infatti, rappresentano le rispettive collettività e i beni demaniali sono stati storicamente assoggettati a un regime particolare proprio in quanto posti al servizio della collettività.
Determinati beni rivestono carattere demaniale solo se appartengono ai Comuni (a titolo di proprietà individuale o di comunione tra più Comuni): essi sono i cimiteri ed i mercati (art. 824 comma 2 Cod.Civ.).
I cimiteri comunali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano (art. 823, comma1 Cod.Civ.).
Il Comune, quindi, anche delle aree cimiteriali, come in genere di tutti gli altri beni demaniali, può disporre, ma in modo che l’uso del bene attribuito a terzi non contrasti con l’interesse pubblico e sempre nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano la materia.
Della fattispecie in esame si occupano gli artt. da 90 a 95 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/02/1990 n. 285. Con un atto amministrativo, che assume carattere di “concessione” e dietro il pagamento di un prezzo stabilito in un apposito regolamento comunale, un’area cimiteriale può essere attribuita in godimento a chi la richieda.
Occorre avvertire che l’art. 92 del nuovo regolamento non prevede più concessioni perpetue, ma solo concessioni a tempo determinato, e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto di sepolcro, che si fonda su una concessione amministrativa dell’area in un cimitero, attribuisce al concessionario diritti soggettivi perfetti di natura reale nei confronti degli altri privati (mentre, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione concedente, tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, di fronte ad esigenze di carattere generale per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero).
Ne consegue che la risoluzione delle controversie tra privati, sulla titolarità dello ius sepulcri, non rientra nei poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione e che, quindi, non ha rilevanza alcuna, rispetto ai privati, il provvedimento dell’autorità comunale con cui si riconosca ad una determinata famiglia la titolarità di un sepolcro.
Inoltre, è da ricordare che spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico (art. 823 comma 2 C.C.).
Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di avvalersi di mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Cod.Civ.
Oltre al codice civile ed al sopra richiamato Regolamento della Polizia mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n.285), la disciplina delle aree cimiteriali si rinviene nel dettato contenuto:
1. negli artt. da 337 a 343 del T.U. delle leggi sanitarie ( R.P. 27.07.1934 N. 1265);
2. nella circolare 24 giugno 1993 n°24, Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica – Divisione IV Prot. n.400.4/9L/906 – D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 : circolare esplicativa;
3. nella circolare 19 giugno 1978 n°62, Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica – Divisione IV Prot. n.400.4/9L/. – D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803 art.72 – Dimensione monumenti funebri;
4. nel D.L.gs 5 febbraio 1997 n°22 ,contenente la disciplina sui rifiuti;
5. nel Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’art.45 del citato Decreto Legislativo 5/2/1997.
Proprio L’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie fa obbligo ad ogni Comune di avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel Regolamento di Polizia mortuaria.
Intorno ai cimiteri deve essere osservata una zona di rispetto di almeno 200 metri, nella quale è vietato costruire nuovi edifici ed anche ampliare quelli esistenti e ciò in base all’art.338 del T.U. suddetto.
La legge 17/10/1957 n.893, che ha modificato proprio il IV comma dell’art.338 citato, prevede la possibilità, ricorrendo le condizioni dalla medesima prevista, di ridurre la zona di rispetto a distanza non inferiore a 100 metri nei centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed almeno a 50 metri negli altri Comuni, affidandone la competenza delle relative autorizzazioni al Prefetto, che vi provvedeva dietro motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo parere del Consiglio provinciale di Sanità.
In seguito all’evoluzione della legislazione è stato posto il quesito se la competenza fosse rimasta in capo al Prefetto o fosse trasferita al Medico Provinciale o ancora alla Regione, in forza per quest’ultima del D.P.R. 15/01/1972 n. 8.
Allo stato attuale si ritiene opportuno, per la risoluzione di casi specifici, seguire il comportamento delle singole Regioni di appartenenza.
Come già sottolineato, la distanza di almeno duecento metri deve separare, di regola, i cimiteri dai centri abitati.
Un contrasto giurisprudenziale era nato sulla determinazione di centro abitato, se cioè con tale termine potessero essere individuate anche le costruzioni sparse o solo gli agglomerati urbani.
La giurisprudenza si è espressa nel senso che la presenza di alcuni edifici all’interno della zona di rispetto cimiteriale non consente di per sé una valutazione della distanza minima dato che essa è fissata in relazione ai centri abitati e non a fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi .
La zona di rispetto che pone un vincolo assoluto di inedificabilità è, dunque, da intendersi come quel perimetro non inferiore a duecento metri che divide il cimitero dal centro abitato.
Deve, inoltre, ritenersi illegittima la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto di ampliamento del cimitero che non sia accompagnata dalla relazione tecnico sanitaria contemplata dagli artt. 56 e 58 del DPR 10.09.1990, n. 285.
Tali progetti anche quando riguardino la creazione dei nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale che a corredo dell’istruttoria troveranno anche la relazione tecnico sanitaria redatta dall’ufficiale sanitario.
Il divieto opera anche se la zona di rispetto non è graficamente individuata negli strumenti urbanistici, nei quali può essere legittimamente omessa proprio in quanto il divieto sussiste in relazione all’esistenza fisica del cimitero.
Pertanto, l’eventuale segnalazione della zona di rispetto negli strumenti urbanistici riveste mero carattere ricognitivo.
Le aree contemplate nella zona di rispetto cimiteriale non possono essere ricomprese in una disciplina urbanistica che si limiti – come spesso accade – a dichiarare l’esistenza del vincolo.
A dette aree, infatti, deve essere attribuita, dai piani regolatori generali una vera e propria destinazione urbanistica ( ad attività agricola, per spazi pubblici, ma anche ad uso edificatorio ), che sarà prevista tenendo ovviamente conto del divieto di cui all’art. 338 del TU delle leggi sanitarie. Nel caso in cui venisse attribuita una destinazione edificatoria, per esempio, la realizzazione del volume deve insistere al di fuori della zona di rispetto. In mancanza, si determina l’inibizione di ogni utilizzazione delle aree comprese nelle zone di rispetto senza che, per tale sacrificio sia prevedibile indennizzo alcuno.
Per quello che concerne, poi, la scelta dell’ubicazione di una nuova area cimiteriale, questa è la risultanza di alcuna considerazione di carattere urbanistico, tecnico ed economico.
L’individuazione urbanistica dell’area è di primaria importanza, in quanto deve tenere conto di fattori demografici ed ambientali. L’ubicazione della struttura cimiteriale è condizionata da valutazioni di carattere igienico funzionale, quali :
· decentramento in una zona periferica ed appartata per favorire la sacralità del luogo;
· facilità di comunicazione viaria alla rete urbana, ma non in adiacenza ad arterie principali di grande traffico;
· indagini geotecniche della composizione granulometrica e della falda sotterranea, per determinare l’idoneità del terreno alla mineralizzazione delle salme ed evitare l’inquinamento delle acque sotterranee;
· possibilità di allacciamenti alla rete degli impianti urbani ( acqua , luce , fognatura ….) senza oneri particolarmente gravosi;
· studio dell’impianto di canalizzazione delle acque meteoriche per il loro smaltimento in direzione opposta al centro abitato;
· analisi dell’andamento dei venti del luogo onde assicurarsi che questi non soffino in direzione della città ed evitare così eventuali contaminazioni dell’aria.
Il dimensionamento è determinato da :
· numero di abitanti del centro urbano;
· indice di mortalità valutato nell’ultimo decennio;
· incremento della popolazione nell’ultimo decennio;
· presenza di comunità di culto diverso dalla religione cattolica.
Oltre il perimetro delle mura cimiteriali insiste la già citata “fascia di rispetto” dove, tra numerose aree piantumate e destinate a verde, sono inserite zone di sosta e di parcheggio, chioschi di vendita fiori e viali veri e propri di collegamento e comunicazione con gli altri ingressi del cimitero. All’esterno di questa zona non è opportuna la presenza di costruzioni di tipo residenziale ( palazzi o quartieri ), ma la realizzazione di attività di tipo artigianale riguardanti la produzione ed il commercio di manufatti destinati all’arredo funebre, o serre o vivai per la coltivazione di fiori e piante.
Quando il centro urbano da servire è di notevoli dimensioni non è opportuno prevedere un solo impianto cimiteriale al fine di non accentrare le sepolture in un’unica struttura; si rischierebbe così di realizzare un organismo di entità macroscopiche, privo di quei caratteri di intimità e di raccoglimento, tipici della nostra tradizione culturale. E’ pertanto auspicabile realizzare il decentramento in più cimiteri di dimensioni non eccessive, tenendo però presente che un notevole numero di insediamenti cimiteriali, ubicati nella fascia esterna del centro abitato, potrebbero, con il tempo, creare intralcio all’espansione stessa della città.
Occorre infine segnalare come alcuni centri urbani, nel loro processo di espansione territoriale, si vedano costretti ad inglobare frazioni ed abitati limitrofi che già possiedono un loro piccolo cimitero. In questo caso la programmazione del nuovo sviluppo urbano deve prevedere l’ampliamento della esistente struttura cimiteriale con la predisposizione di un apposito nuovo piano regolatore.
Giova, a tale proposito, segnalare alcune sentenze riguardanti appunto la definizione urbanistica del territorio al fine della costruzione dei cimiteri, avendo particolare riferimento alle fasce di rispetto. Il TAR Lombardia ( Sez.II – 12/10/90 n°827 ) ha al riguardo precisato che l’art.338 del T.U. delle leggi sanitarie, nonché prescrizioni urbanistiche locali, vietano l’edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale unicamente in relazione a quei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, si possono qualificare come costruzioni edilizie, come tali incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del cimitero; ciò posto si afferma, si deve ritenere illegittimo il diniego di autorizzazione edilizia espresso dal Sindaco con riguardo alla realizzazione, in tali aree, di un deposito a cielo aperto di macchinari e materiali amovibili, posto che tale utilizzazione del suolo, non comportando la realizzazione di alcuna opera edilizia, non appare in contrasto con le finalità perseguite dal suddetto vincolo.
La Cassazione, Sez.V, con sentenza n°1006 del 31/8/1999, ha affermato che le fasce di rispetto cimiteriali costituiscono dei vincoli urbanistici con leggi dello Stato e delle Regioni e, come tali, sono operanti ex se, indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi ( TAR Piemonte,Torino, Sez. I, 2 febbraio 1989; TAR Abruzzo, L’Aquila, 6 marzo 1992 n°57 ).
Le costruzioni di nuovi cimiteri e gli ampliamenti di quelli esistenti sono regolati dal D.P.R 10/08/1990 n.285, Cap X con gli articoli che vanno da 54 a 63.
L’art.55 del D.P.R. n° 285/90 innova rispetto alla norma preesistente ( art.53 D.P.R. n°803/1975 ) non prevedendo, per i progetti cimiteriali, il parere della Commissione provinciale per i cimiteri, che risulta in tal modo abrogata per effetto dell’art.108 dello stesso D.P.R. n°285/90.
Ora il procedimento di approvazione dei progetti dovrà seguire in base all’art.52/2 del D.P.R. n°285/90, quanto specificato dall’art.228 del Testo Unico delle Leggi sanitarie e successive modificazioni ed integrazioni (art.3 legge 21 marzo 1949 n°101, art.1 legge 20 luglio 1952 n°1007, art.27 D.P.R. 10 giugno 1955 n°850, nonché art. 2 D.P.R. 15 gennaio 1972 n°8 ). Il D.P.R. n°8/1972 ha disposto il trasferimento, tra l’altro, alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri).
Ciascuna Regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi. Circa il parere della Consiglio provinciale della Sanità è la Regione a stabilire il nuovo Organo e a dettare in merito ai modi e i tempi di esercizio dell’occorrente parere previsto dalla legge, tenuto anche conto del Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali.
In base al D.L. 28/12/1989 n°415, art.26 bis in vigore dall’ 1/3/1990 :” 1) Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della legge 29 settembre 1964 n°847, integrato dall’art.44 della legge 22 ottobre 1971 n°865. 2) Ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 1°si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all’art.54 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n°803 e successive modificazioni”.
Secondo la legislazione vigente sotto il profilo urbanistico i cimiteri sono opere pubbliche essenziali di urbanizzazione e quindi esenti ai sensi dell’art. 9 lett. f della L. 28.01.77, n. 10 dal contributo di urbanizzazione che, non è pertanto dovuto per la costruzione di cappelle da parte dei privati.
Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54 e segg. del DPR 10.09.1990, n. 285, ogni Comune deve essere dotato di un piano cimiteriale che, esteso anche alle zone di rispetto, deve essere aggiornato ogni 5 anni e comunque ogni qual volta siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o allorchè a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.
L’iter di approvazione dei progetti cimiteriali è delineato ai sensi dell’art 55/2 del DPR 285/90 in combinato disposto con l’art. 228 del TU. 1265/34 e dalla legislazione regionale.
Sulla base dei riferimenti legislativi sopra richiamati e dei criteri di indirizzo progettuale per la compilazione di un vero e proprio Piano Regolatore Cimiteriale, il dimensionamento dell’area deve tenere conto delle diverse destinazioni e delle infrastrutture sotto elencate :
1) recinzione; 2) ingressi; 3) uffici comunali; 4) alloggio del custode; 5) mensa e spogliatoi; 6) camera mortuaria; 7) camera di osservazione ed obitorio; 8) sala di autopsia; 9) cappella per cerimonie religiose; 10) depositi e magazzini; 11)forno crematorio; 12) servizi igienici per il pubblico; 13) campi decennali di inumazione; 14) colombari, ossari, cinerari; 15) sepolture private; 16) sepolture di religione non cattolica; 17) viali interni e aree a verde; 18) area di rispetto cimiteriale, parcheggi e chioschi.
Procediamo ora ad un rapido esame dei principali elementi indicati.
Quanto alla recinzione, abbiamo detto che, ai sensi dell’art.61 del D.P.R. n°285/90 ogni cimite
ro deve essere delimitato da un muro di altezza non inferiore a mt.2,50 rispetto alla quota del piano. Su di essa recinzione sono attestati gli ingressi e, a volte, in aderenza al paramento interno, vengono realizzate sia le strutture per colombari, ossari e cinerari, sia le edicole per sepolture private.
Quanto agli ingressi, il numero è proporzionato alla dimensione e all’importanza del cimitero. In quelli a carattere monumentale la zona di accesso è anche arricchita da elementi ornamentali (giardini, fontane, ecc.) e strutture architettoniche che creano un impatto di maggior rilievo. Accanto all’ingresso principale è buona norma prevedere un locale di pronto soccorso in caso di eventuali malori in cui possono incorrere i dolenti.
L’accesso carrabile per i trasporti funebri può essere unificato a quello pedonale, ma nella maggior parte dei casi è preferibile la loro separazione per dare maggiore rilevanza a quello dei pedoni. Nel caso di centri urbani di notevoli dimensioni, è previsto nei cimiteri che l’abitazione del custode sia ubicata in posizione idonea a sorvegliare gli ingressi.
Gli uffici comunali, poi, sono generalmente posti in prossimità dell’ingresso principale e sono suddivisi per competenze comunali in : ufficio ispettorato e ufficio tecnico.
Il primo, di pertinenza del servizio civico mortuario, è destinato all’ispettore, al personale amministrativo, ad archivio delle pratiche di sepoltura e dotato di relativi servizi igienici.
Il secondo è assegnato al responsabile tecnico, al personale addetto al controllo delle opere realizzate all’interno del cimitero stesso, ad archivio e relativi servizi igienici.
Quanto alla camera mortuaria, rappresenta il locale nel quale vengono depositate le salme in attesa della loro inumazione o cremazione.
Gli artt. 64 e 65 del D.P.R. n°285/90 disciplinano compiutamente l’ubicazione e le caratteristiche tecniche che la stessa camera deve possedere : è infatti normalmente ubicata nella zona di ingresso al cimitero con accesso separato dagli altri servizi.
La sua superficie viene determinata in base al numero dei decessi medi giornalieri maggiorato in larga misura per gli eventi eccezionali di mortalità ( epidemie, calamità naturali, ecc. ), in base all’ingombro di ogni feretro ed agli spazi da riservare alla sosta dei dolenti ed agli operatori addetti al trasporto della salma.
Ogni Comune deve poi disporre di locali da adibire a camera di osservazione e ad obitorio per gli eventi previsti dall’art.12 e le funzioni definite all’art.13 del D.P.R. n°285/90. Tali ambienti possono essere realizzati anche nell’ambito del cimitero e devono essere distinti l’uno dall’altro nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Dei campi decennali di inumazione abbiamo già riferito esponendo l’art.10 della circolare n°24/1993.
Quanto invece a colombari, ossari e cinerari, le tumulazioni in loculi o cellette sono oggetto di concessione di durata novantanovennale.
Il dimensionamento delle strutture da destinare a queste tipologie di sepoltura deve essere calcolato in base alla media delle tumulazioni dell’ultimo quarantennio maggiorata almeno del 50%, per eventuali rinnovi delle concessioni.
Per le sepolture private, l’area dei campi destinati a tombe di famiglia, edicole o cripte, in concessione novantanovennale eventualmente rinnovabile, non è di facile determinazione, in quanto vincolata al tipo di monumentalità ed alle caratteristiche architettoniche progettuali che si vogliono dare alla struttura cimiteriale.
A titolo di massima, non certo vincolante, si può stimare detta area nella misura del 25% rispetto a quella totale dei campi di inumazione.
Quanto infine alle aree di rispetto cimiteriale, parcheggi e chioschi, avendone già diffusamente trattato, giovi soltanto aggiungere che nella zona di rispetto, in genere attrezzata a verde e corredata da piantumazioni varie, la Pubblica Amministrazione deve complessivamente realizzare le seguenti infrastrutture : a) sistema viario che consenta un facile accesso al cimitero; b) aree a parcheggio dimensionate in previsione del massimo affollamento; c) spazi attrezzati da destinare a chioschi per la vendita al pubblico di fiori, piante e arredi vari per l’ornamento delle sepolture; d) impianti di illuminazione, idrico, fognario.
In ordine poi alla disciplina dell’ampliamento dei cimiteri, abbiamo già esposto il fondamentale dettato normativo ex art.55 del D.P.R. 285/90.
Giovi pertanto richiamare qualche massima giurisprudenziale sulla materia : la Cassazione con sentenza n°396, Sez.IV, del 7/4/1993, in ordine alle condizioni di legittimità di una variante al PRG per ampliamento dell’area cimiteriale ha chiarito che “ è legittima la variante a piano regolatore che sancisca l’ampliamento di un’area cimiteriale senza preventiva indagine tecnica sulla natura e sulle caratteristiche del suolo sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto tale indagine è prevista dall’art.53 del D.P.R. 21 ottobre n°803, in sede di approvazione del concreto progetto esecutivo, e non nella fase di programmazione urbanistica”.
Il TAR Veneto (29/11/98 n°1567 Sez.I) ha precisato che le opere di ampliamento cimiteriale ben possono essere incluse nella categoria delle “opere di edilizia civile” di cui all’art.52 del R.D. n°2537/1925, la progettazione delle quali spetta tanto all’ingegnere quanto all’architetto. Opere di edilizia civile sono infatti, non soltanto le opere inerenti al singolo edificio, ma anche le opere connesse all’abitato nel suo complesso”.
Per quanto riguarda i sistemi di sepoltura, il Regolamento di Polizia mortuaria prende due specie: l’inumazione e la tumulazione. Si ha inumazione quando il cadavere è deposto sulla terra nuda e pure di terra ricoperta.
E’ questo il sistema di sepoltura ordinario al quale il regolamento prevede siano obbligatoriamente destinati i campi comuni che ogni cimitero deve avere.
Detti campi saranno scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo e della distanza dalla falda freatica.
La tumulazione consiste nel porre i cadaveri in separati loculi, nicchie, colombari, ecc., scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all’interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastre di pietra.
Per quanto riguarda le sepolture private il citato D.P.R. 10/09/1990 n.285, stabilisce all’art.94, che i singoli progetti di lavoro debbano essere approvati dal Sindaco, su conferma piena della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale competente,
mentre le nicchie ed i loculi possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un abitacolo. Di solito è il Comune a costruire questi colombari, per cederli in concessione traendone notevoli proventi.
Un altro tipo di trattamento che può essere riservato al cadavere è la cremazione fatta in crematori costruiti entro i recinti dei cimiteri e soggetti alla vigilanza del Sindaco. Della cremazione si occupano gli artt. da 78 a 81 del citato D.P.R. 10/09/1990 n.285.
L’Iter operativo per la soppressione di un cimitero è disciplinato dal D.P.R. n°285/90, negli articoli da 96 99.
Nessun cimitero, si dice, conforme alle norme sanitarie, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione. Per la durata di tale periodo il cimitero rimane sotto la sorveglianza delle Autorità Comunali e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. Una volta decorso il periodo sopra indicato, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che si rinvengono devono essere depositate nell’ossario comune del nuovo cimitero. In caso di soppressione, i concessionari di posti per sepolture private, muniti di regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o perpetuità della stessa, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo, da effettuare a cura del Comune. Pur tuttavia le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali prestabiliti.
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private nei cimiteri soppressi, restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora poi i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.
Alla luce della esposta normativa, ci si avvede del fatto che la eliminazione di una struttura cimiteriale deve essere oggetto di un’attenta valutazione da parte della Pubblica Amministrazione, proprio per l’onerosità dell’impegno che si intende affrontare e considerati tutti gli elementi elencati; non ultimo il rinnovo a titolo gratuito delle vecchie concessioni, per il restante periodo fino alla scadenza (99 anni dall’inizio), su aree identiche a quelle originariamente concesse.
Tutto questo rende economicamente gravosa l’operazione di smantellamento della struttura. E’ necessario pertanto, prima di addivenire ad una deliberazione in tal senso, verificare la possibilità alternativa di un adeguato ampliamento; ovvero laddove ciò non sia possibile, valutare con grande ponderatezza i fattori di pubblica utilità che motivano la nuova destinazione d’uso del territorio cimiteriale.
Nola, li 12/11/2002
Dott. Raffaele QUINDICI
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